Per gli operatori che effettuano operazioni di commercio elettronico diretto (prestazioni di servizio realizzate direttamente online) o operazioni di commercio elettronico indiretto nei confronti di consumatori finali vi è la possibilità di evitare la certificazione dell’operazione a condizione che la fattura non venga espressamente richiesta dal cliente.
Tale nuova normativa è contenuta all’interno del dm del 27 Ottobre 2015 (decreto che dà attuazione al D. Lgs n. 42 del 2015 emanato in attuazione della Direttiva n. 2008/8/CE) e riguarda le prestazioni rese dal 1° gennaio 2015. Nel dettaglio rientrano all’interno delle operazioni di commercio elettronico indiretto le attività in cui la transazione avviene online mentre la consegna del bene è effettuata con metodi tradizionali; sono invece operazioni di commercio elettronico diretto le attività in cui sia la transazione che la consegna del bene avvengono interamente online (ad esempio la vendita di software tramite download).
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, di servizi elettronici che vengono resi a distanza a committenti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, l’emissione della fattura non è più obbligatoria (i servizi a distanza resi ai privati sono comunque individuati in un elenco nell’allegato II della direttiva 2006/112/CE e sono indicati servizi quali fornitura di music, film, giochi e formazione a distanza).
I soggetti che effettuano prestazioni di servizi online o effettuano vendite a distanza attraverso il proprio sito, hanno pertanto la possibilità di utilizzare il medesimo strumento e gestire la certificazione delle operazioni attuate attraverso il commercio elettronico. Dal 1° Gennaio 2017, inoltre, chi effettua tali tipi di servizi avrà quindi la possibilità di ottenere maggiori benefici trasmettendo in via telematica i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (infatti in tal modo l’operatore è esonerato anche dall’effettuazione della registrazione dei corrispettivi).
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