Il Trust è un negozio finanziario in uso già da parecchi anni in buona parte del nostro Continente e noto da qualche tempo anche in Italia, Paese nel quale, proprio nel corso degli ultimi anni, ha iniziato a diffondersi in maniera sempre più capillare.
Formula fondata su un rapporto fiduciario tra disponente e trustee, il Trust nasce nel Regno Unito. Esso prevede il conferimento di beni, diritti o patrimoni che, in funzione di questo istituto, passano dalla gestione del proprietario a quella del fiduciario, che ne dispone a proprio piacimento con lo scopo di ottenerne un ritorno economico da trasferire, alla fine del mandato, al beneficiario del titolo.
Per poter beneficiare di tutti i vantaggi finanziari e fiscali resi possibili dall’impiego del Trust, dunque, il disponente è tenuto a ‘’spossessarsi’’ degli averi conferiti nel negozio con lo scopo di affidarli ad una figura professionale in grado di capitalizzare l’investimento.
Solo da qualche tempo, in Italia, grazie anche all’opera di propaganda portata avanti da alcune delle maggiori personalità del mondo della Finanza Internazionale, il Trust è entrato a far parte delle operazioni finanziarie di riferimento per i risparmiatori desiderosi di investire una parte dei propri capitali o di ottimizzare la propria fiscalità.
Contrariamente a quanto avvenuto in Italia, la diffusione del Trust all’interno del territorio elvetico è stata molto rapida e piuttosto capillare: la Svizzera non ha mai adottato una legislazione che limitasse, o addirittura vietasse, l’impiego del Trust come strumento di investimento e di perfezionamento fiscale.
L’apertura di un Trust in Svizzera, però, prevede il rispetto e la conformità con la Legislazione straniera, nel caso in cui il titolare dell’investimento non sia autoctono. Tutti i risparmiatori che vogliono investire in questo senso, dunque, sono tenuti a denunciare i conferimenti attuati mediante Trust in Svizzera direttamente al Fisco del loro Stato di origine.
In quanto contemplato come negozio finanziario riconosciuto dall’Ordinamento Svizzero, ogni Trust è soggetto ad imposta sul reddito, ritenuta, imposta sulle donazioni ed imposta di successione. All’interno della Confederazione Elvetica i Trust possono distinguersi fondamentalmente tra due categorie: i revocabili e gli irrevocabili. Di questi, i primi (in realtà possibili anche in Italia, soprattutto in ambito immobiliare) permettono al disponente di influenzare l’attività del Trustee, mentre i secondi attribuiscono al fiduciario pieno controllo dei beni conferiti.
Marco Zoppi, dalla Svizzera per la diffusione del trust in Italia
Marco Zoppi, fondatore e CEO di Global Capital Trust, ha più volte espresso il suo appoggio alla logica di diffusione del Trust, sostenendo l’opportunità di impiegare questo istituto anche nell’ambito della successione aziendale e della gestione di opere d’arte.
Al contrario di quanto avvenuto in Svizzera, in Italia l’istituto del Trust ha lungamente stentato ad essere riconosciuto dalla maggior parte dei potenziali investitori come qualcosa di più di uno strumento di elusione fiscale. Solo oggi, grazie anche all’introduzione di un sistema di Leggi che, al pari di quanto avviene nel territorio elvetico, inquadra adeguatamente questo istituto dal punto di vista fiscale e giuridico, il Trust è stato identificato perfino come strumento fondamentale per la tutela dei patrimoni appartenenti ai disabili gravi, con la recente Legge Dopo di Noi.