Richiedendo certificati del casellario giudiziale, si possono conoscere le condanne penali definitive e i provvedimenti amministrativi e civili a carico di una determinata persona. L’ufficio del casellario giudiziale si trova presso la Procura della Repubblica e conserva i certificati secondo l’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. Attraverso una richiesta specifica potrete conoscere:
il certificato generale che racchiude tutte le pene del giudice, indiscutibili, in materia penale, civile ed amministrativa e il certificato penale che implica le pene di condanna definitiva e il certificato civile che comprende le pene relative alle capacità di intendere e di volere della persona. Tra queste interdizione legale e giudiziale, interdizione e amministrazione di sostegno; acclude per di più i provvedimenti congiunti ai tracolli e quelli relativi alla privazione o alla abrogazione della cittadinanza.
Il certificato civile, contiene provvedimenti relativi a processi di natura civile e che sono interdizione, fallimento, perdita o revoca di cittadinanza, pene che comportano incapacità civile.
Il certificato carichi pendenti, contiene indicazioni di eventuali processi penali in corso.
Il certificato delle sanzioni amministrative e certificato dell’anagrafe dei carichi pendenti e degli illeciti amministrativi che dipendono da reato, qui sono contenute tutte le iscrizioni all’anagrafe di tutte le sanzioni a carico amministrativo che dipendono da reato, tranne quelli riguardanti provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta.
Visura, non ha valore certificativo ma contiene tutti i precedenti penali di un individuo e consente controllo sulla veridicità delle iscrizioni del casellario.
I certificati hanno un prezzo che può mutare a seconda della loro classificazione e hanno regolarità di sei mesi dalla data di consegna. In alcuni casi il rilascio dei documenti è senza corrispettivo; ad esempio per l’adozione o l’affidamento di minori (art. 82 L.184/83), per la violazione ad un errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.) e quando è sollecitato per fondamento e previdenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73). Gli interdetti ed i minorenni, devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci e che presentino un valido decreto di nomina. Ovviamente i documenti non sono riproducibili secondo il comma 1, della legge 183/2011, del 1°gennaio 2012.
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